Secondo la legge quadro sull'inquinamento acustico
è l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale
da provocare:
fastidio o disturbo al riposo ed alle
attività umane,
pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno
tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
DEFINIZIONI
Livello di rumore ambientale (LA): è il
livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in una
dato luogo e durante un determinato tempo;
Livello di rumore residuo (LR): è il
livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente
disturbante;
Livello differenziale di rumore (LD): è la
differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR): L D = LA- LR;
Livello di emissione: è il livello di
rumore dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i
limiti di emissione.
Valori limite di immissione: il valore
massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite
assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra i livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.
Valori di attenzione: il valore di rumore
che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per
l'ambiente.
Valori di qualità: i valori di rumore da
conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge
quadro sull'inquinamento acustico.
All'interno degli ambienti abitativi, il
rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di
individuare la situazione più gravosa.
Il livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore
ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore
che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di
fondo). Il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori
limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97):
5 dB(A) per il periodo diurno (6-22);
3 dB(A) per il periodo notturno (22-6).
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del
DPCM 14/11/97):
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo
notturno;
b) se il livello di rumore ambientale misurato a
finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25
dB(A) durante il periodo notturno.
Esempio: una famiglia si lamenta del rumore di una fabbrica nel periodo diurno:
il rumore ambientale misurato all'interno
dell'abitazione a finestre aperte è di 54 dB(A);
il rumore residuo (cioè di fondo) è di 40 dB(A).
Il rumore è da considerarsi disturbante perché:
il rumore ambientale supera la soglia di accettabilità
di 50 dB(A) e contemporaneamente
la differenza tra il rumore ambientale e il rumore
residuo, 54 - 40 = 14 dB(A) è superiore a limite differenziale di 5 dB(A).
I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di
immissione, i valori di attenzione e di qualità validi per l'ambiente esterno
dipendono dalla classificazione acustica del territorio, che è di competenza
dei comuni e che prevede l'istituzione di 6 zone, da quelle particolarmente
protette (parchi, scuole, aree di interesse urbanistico) fino a quelle
esclusivamente industriali, con livelli di rumore ammessi via via crescenti.
In attesa che i comuni provvedano alla zonizzazione acustica, si applicano i
seguenti limiti provvisori (articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/91):
Limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6 del
DPCM 1/3/91
Zonizzazione
Limite diurno Leq
(A)
Limite notturno
Leq (A)
Tutto il
territorio nazionale
70
60
Zona A (*)
65
55
Zona B (*)
60
50
Zona
esclusivamente industriale
70
70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Misurazioni
ed analisi fonometriche in ambiente interno ed esterno
Consulenze
amministrative e giudiziali
per inquinamento da rumore
Valutazioni
di impatto acustico delle infrastrutture da traffico veicolare e
ferroviario
Zonizzazioni
acustiche del territorio comunale
Valutazioni
di impatto delle configurazioni attuali e future di traffico degli
aeromobili
Misure
in LOCO degli indici di qualità degli ambienti chiusi, quali tempo di
riverbero, indici di chiarezza, di definizione, rapporto segnale-rumore,
intelligibilità del parlato Misure di cross-correlazione interaurale.
Acustica nei locali di
pubblico spettacolo / locali di intrattenimento danzante
Valutazioni
d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995
Verifica
dei valori limite delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M.
14/11/1997
Determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M.
16/04/1999 n. 215
progettazione
acustica e realizzazione di discoteche disco-pub e sale da ballo